Un “aiuto di Stato” è un’agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa a soggetti che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo un vantaggio in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
I requisiti che una misura di aiuto deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato di Funzionamento deII’Unione Europea (TFUE) 2016/C 262/01, sono quattro e devono essere compresenti:
- origine statale dell'aiuto
- vantaggio economico
- presenza di un vantaggio selettivo
- incidenza sulla concorrenza e sugli scambi
Affinché un aiuto di Stato si configuri come tale è necessario che le quattro condizioni sopra elencate siano tutte soddisfatte. Se anche una sola di esse non si verifica, si è in presenza di una misura “non aiuto di Stato”. La base giuridica principale in merito ai regimi di aiuto previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 è l’art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, che prevede l’applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 42 dello stesso TFUE.
Nell’ambito del CSR Puglia 2023-2027, gli interventi non ricadenti in ambito agricolo devono essere comunicati o notificati alla Commissione europea come aiuti di Stato, sulla base di queste norme:
- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), e s.m.i.
- Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (ABER), e s.m.i.
- Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER), e s.m.i.
- Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato: Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e Registro Aiuti del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
Nell’ambito dell’istruttoria degli aiuti di Stato è obbligatorio l’utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti RNA (per gli Aiuti concessi nell’ambito del Reg. n. 2831/2023) e del Registro Aiuti del SIAN (per gli aiuti del settore agricolo e forestale e zone rurali, con base giuridica costituita dal Reg. 2472/2022 o Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), o di banche dati digitalizzate, che consentono di verificare quali agevolazioni, nella forma di aiuti di Stato, sono state concesse ad un’impresa nel rispetto della normativa europea.
Tali banche dati assicurano la registrazione dei regimi di aiuto, lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali (estrapolazione delle visure) e la loro registrazione. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dai Regolamenti Comunitari relativi agli Aiuti di Stato sono assolti:
- nella "sezione trasparenza" del Registro Nazionale Aiuti (RNA) https://www.rna.gov.it/trasparenza
- nella "sezione trasparenza" del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/